TESSERAMENTO E STATUTO

TESSERAMENTO



Per chiunque desiderasse sostenere la nostra associazione, vi è la possibilità di tesserarsi.

La tessera ha la durata di un anno ed è rinnovabile nel tempo.

Tesserandosi si diviene “soci ordinari” o "soci sostenitori" e si ha diritto, oltre a ricevere la tessera fisicamente ed a contribuire alla crescita dell’associazione, all’informazione di ogni cosa che noi faremo, si avrà accesso ai resoconti, si avrà modo di essere informati tempestivamente via mail o posta di ogni nostra iniziativa, e soprattutto si avrà il diritto di ricevere il notiziario dell'Associazione (periodico trimestrale).


Il costo annuale della tessera di socio ordinario è di euro 10.


( Ricordiamo che nella nostra associazione non vi è nessuno scopo di lucro, eventuali proventi rimangono nel fondo dell’Associazione stessa per l’organizzazione di eventi o l’acquisto di materiali utili alle attività)


Per richiedere la tessera scrivere a: amicidibozzolina@gmail.com
Provvederemo a rispondere fornendo modulo di iscrizione ed istruzioni.




STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE


ARTICOLO 1


Denominazione e simbolo


È costituita, nello spirito della Costituzione Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, la Associazione Culturale “Amici di Bozzolina” (con riferimento alla Frazione del Comune di Castelletto d’Orba così denominata) , che sarà regolata dal presente Statuto.

L’Associazione Culturale “Amici di Bozzolina” è da qui in avanti indicata semplicemente: l’Associazione . L’Associazione è dotata del simbolo sottoriportato, che la rappresenta:













Amici di Bozzolina



ARTICOLO 2


Oggetto sociale


L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità culturali, ricreative e di socializzazione, nel pieno rispetto della libertà e dignità di tutti gli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli stessi. Lo scopo dell’Associazione è:


-promuovere la cultura con particolare riferimento al patrimonio linguistico e storico locale, alla conservazione dei valori di cultura nel loro radicamento e nella loro prospettiva
-valorizzare le tradizioni agricole, artigianali ed eno-gastronomiche del territorio di appartenenza, nonchè le bellezze naturali, urbanistiche e ambientali, anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all’estero.




ARTICOLO 3


Attività


L’Associazione, per realizzare le finalità citate nell’articolo 2, si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere le seguenti attività: progetti di studio e ricerca storica con possibilità di pubblicazione dei lavori (con mezzi tradizionali ed elettronici), attività di promozione turistica, organizzazione di eventi aperti al pubblico, convegni e divulgazione dei relativi atti. A tal fine potrà presentare proposte e progetti, partecipare ad accordi di collaborazione con Associazioni od Enti pubblici o privati che perseguano fini non incompatibili con quelli dell’Associazione.




ARTICOLO 4


Risorse economiche


L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

-quote annualmente versate dagli associati;
-eredità,donazioni e legati; beni mobili o immobili acquistati con risorse dell’Associazione.
-contributi provenienti a titolo di liberalità o di lasciti da soggetti terzi o pubblici, persone fisiche o giuridiche;
-contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Istituzioni o di Enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
-contributi dell’Unione Europea e di Organismi internazionali;
-entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche, sottoscrizioni anche a premi;
-altre entrate compatibili con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito -a titolo esemplificativo e non esaustivo- da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.


E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.




ARTICOLO 5


Sede


La sede iniziale dell’Associazione è presso il domicilio del Presidente pro-tempore. Qualora sia opportuno l’Assemblea e il Consiglio direttivo hanno facoltà di adunarsi in sedi differenti dalla Sede legale, eventualmente decise di volta in volta e debitamente rese note.



ARTICOLO 6


Trattamento dei dati personali


Ogni trattamento dei dati personali richiesti in sede di iscrizione, nonché degli altri dati personali eventualmente richiesti a terzi, avviene nel pieno rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2008, n.196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”



ARTICOLO 7


I soci


Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle. E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Il numero dei soci è illimitato.




ARTICOLO 8


Diritti e obblighi dei soci


Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta , sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà.


L’ammissione di un nuovo socio avviene con deliberazione dell’Assemblea; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.


Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, l’Assemblea deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione di rigetto, comprensiva delle motivazioni che soggiacciono al rigetto stesso, agli interessati.


Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Assemblea, chi l’ha proposta può ricorrere all’Autorità giudiziaria entro sei mesi dalla comunicazione del diniego.


Nel rispetto dell’organizzazione amministrativa gli associati hanno diritto ad esaminare la contabilità e di richiedere informazioni sulla gestione economica. Agli associati non spetta alcun diritto sugli avanzi di gestione. Visto il carattere volontario e dilettantististico dell’attività dell’Associazione, ai soci non è riconosciuto emolumento alcuno, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.




ARTICOLO 9


Perdita della qualifica di socio


Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.


L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confonti del socio:


-che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
-che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione.
-che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.


Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.


Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l’automatica decadenza del socio senza che sia necessaria alcuna formalità.


I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.



ARTICOLO 10


Regolamento


Al fine di garantire un ottimale funzionamento dell’Associazione e nel pieno rispetto del presente Statuto l’Assemblea dei soci può deliberare un’ulteriore normativa interna, definita “Regolamento”, per disciplinare le materie di competenza dell’Associazione stessa; a titolo esemplificativo -e non esaustivo- potranno essere previste nel Regolamento le modalità operative per la convocazione e lo svolgimento dell’Assemblea dei soci, le modalità per la gestione amministrativa (modulistica, conto bancario, ecc.) e ulteriori attribuzioni (come più avanti specificato) degli Organi dell’Associazione.




ARTICOLO 11


Organi dell’Associazione
 Sono organi dell’Associazione :


a) l’Assemblea dei soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Vice-Presidente
e) il Segretario
f) il Tesoriere
g) il Collegio dei Revisori dei Conti




ARTICOLO 12


L’Assemblea dei soci-I


L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i soci, secondo il concetto di sovranità dell’Assemblea dei soci. Ogni socio esprime un voto indipendentemente dalla quota associativa versata, con eleggibilità libera degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo come da Codice civile; non è ammesso il voto per corrispondenza. E’ ammessa l’espressione del voto per delega: ciascun socio può essere latore di un massimo di due deleghe.




ARTICOLO 13


L’Assemblea dei soci-II


L’Assemblea dei soci ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali. All’Assemblea possono partecipare tutti i soci che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento delle quote associative.
È convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione delle linee generali del programma di attività, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno trascorso e preventivo di quello in corso.
L’Assemblea è convocata in via straordinaria dal Presidente ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o qualora ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei votanti oppure lo richieda la maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea ordinaria dei soci:


1) elegge i membri del Consiglio Direttivo e tra questi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
2) elegge i membri del Collegio dei Revisori dei conti e tra questi il Presidente dei Revisori.
3) approva il Regolamento (v.art.10) e le relative modifiche ed integrazioni a quest’ultimo
4) determina l’ammontare delle quote associative.
5) discute ed approva: a) il bilancio preventivo; b) il bilancio e rendiconto economico/finanziario consuntivo.
6) discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del giorno.
7) definisce il programma annuale delle attività


L’Assemblea straordinaria dei soci:
1) delibera sulle modifiche allo Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio





ARTICOLO 14


L’Assemblea dei soci-III


L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti.
Le modifiche statutarie sono adottate dall’Assemblea straordinaria in presenza di almeno due terzi degli associati e con la con la maggioranza dei presenti.
Per deliberare l’eventuale scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati




ARTICOLO 15


Convocazione dell’Assemblea


La convocazione degli associati deve avvenire per le Assemblee ordinarie con almeno 15 giorni di preavviso, mentre per quelle straordinarie con almeno una settimana di preavviso.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e la sede della convocazione, nonché il giorno della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.




ARTICOLO 16


Il Consiglio Direttivo


Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci, si compone di almeno 5 membri che restano in carica, di norma, tre anni e sono rieleggibili.
La convocazione del Consiglio deve avvenire con almeno tre giorni di preavviso. Esso predispone i bilanci preventivi e consuntivi e i documenti di attività che li accompagnano, comprese le relazioni dei Revisori.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno e ogni qualvolta ne ravvisi l’esigenza. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.




ARTICOLO 17


Il Presidente


Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione. E’ eletto dall’Assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli convoca e presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo. In casi di estrema urgenza e nell’impossibilità di convocare il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti all’uopo necessari, salvo ratifica successiva del Consiglio suddetto.
Il Presidente può delegare, per impedimenti sopravvenuti, per un tempo determinato, l’esercizio delle sue funzioni o il compimento di singoli atti ad uno dei membri del Consiglio Direttivo.




ARTICOLO 18


Il Vice-Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere


Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, malattia o inabilità.
Il Segretario Generale e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno: è possibile affidare i due incarichi ad un solo consigliere.
Al Segretario Generale compete, sulla base delle decisioni dell’Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, l’esecuzione di quanto stabilito per la gestione dell’attività prevista per la realizzazione dei fini associativi. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
Il Tesoriere è custode della cassa sociale e si occupa della contabilità dell’Associazione; è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni operazione inerente le mansioni affidategli dagli Organi statutari.




ARTICOLO 19


Il Consiglio dei Revisori


Il Consiglio dei Revisori è eletto dall’Assemblea dei soci ; i Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili; decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.
E’ composto da almeno tre membri, che curano il controllo della regolarità degli atti amministrativi e preparano le relazioni ai bilanci di previsione e consuntivi. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.




ARTICOLO 20

Ulteriori attribuzioni


Ulteriori attribuzioni alle funzioni di tutti i suddetti Organi dell’Associazione (Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo, Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, Collegio dei Revisori dei Conti) possono essere indicate nel Regolamento (v.art.10 del presente Statuto).




ARTICOLO 21


Esercizio sociale e bilancio


L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori, presenta all’Assemblea ordinaria, per l’approvazione, il rendiconto economico/finanziario dell’esercizio trascorso e il bilancio, nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.




ARTICOLO 22


Scioglimento dell’Associazione


L’Associazione si scioglie quando viene a mancare la pluralità degli Associati, nonché nel caso in cui lo deliberi l’Assemblea (v. art.14).
In caso di scioglimento il patrimonio residuo è devoluto secondo le disposizioni dell’Assemblea, ad altre associazioni o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge e sentito l’Organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662.




ARTICOLO 23


Disposizioni finali


Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Castelletto d’Orba, 12 giugno 2009